Certificato delle sanzioni amministrative

Certificato delle sanzioni amministrative
INFORMAZIONI GENERALI

Certificato delle sanzioni amministrativenel certificato, instestato ad un ente, sono riportate le iscrizioni esistenti nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, ad eccezione di quelle relative ai provvedimenti di applicazione della sanzione su richiesta ed ai provvedimenti di applicazione della sanzione pecuniaria all'esito del procedimento per decreto, come previsto dall'art. 31 D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario..

Si ricorda che tutti i certificati del casellario giudiziale hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.

Ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 i fatti e le qualità personali oggetto del certificato carichi pendenti possono essere autocertificati dall'interessato in sostituzione del certificato emesso dall'ufficio Locale del Casellario Giudiziale. Vi invitiamo a consultare la scheda relativa all'autocertificazione per verificare se sussistono le condizioni per ricorrere all'autocertificazione.

A CHI RIVOLGERSI

I certificati del Casellario Giudiziale (generale, penale, civile, visura, sanzioni amministrative) possono essere richiesti a qualsiasi Ufficio Locale del Casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza del richiedente.

A Piacenza l'ufficio locale del Casellario Giudiziale si trova presso la Procura della Repubblica.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Tutti i certificati si richiedono compilando una domanda in carta libera, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale - Ufficio Locale del Casellario Giudiziale.

Per i certificati delle sanzioni amministrative allegare:

  • fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento del rappresentante legale;
  • fotocopia non autenticata dell'atto dal quale risulta la rappresentanza legale;
  • eventuale atto di delega;
  • 1 marca da bollo da 7,36 euro per le richieste urgenti, con ritiro del certificato in giornata;
  • 1 marca da bollo da 3,68 euro per il ritiro dopo 2 giorni lavorativi.
E' anche possibile richiedere online il rilascio del certificato.

Per uso adozione non è richiesta alcuna marca da bollo.

La richiesta può essere consegnata da persona delegata dall'interessato, il quale dovrà comunque firmare personalmente l'istanza e l'atto di delega, come previsto dai modelli predisposti.

Se la richiesta viene inoltrata per posta occorre allegare una busta preaffrancata riportante l'indirizzo del richiedente, che l'ufficio utilizzerà per la spedizione di quanto richiesto.

I cittadini non appartenenti all'Unione Europea devono esibire il permesso di soggiorno non scaduto, con copia delle ricevute, qualora ne sia stato richiesto il rinnovo.

L'ufficio è esentato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese dagli interessati o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000).

TERMINI PER IL RILASCIO certificati delle sanzioni amministrative:
  • rilascio entro tre giorni nel caso in cui si richieda il certificato con urgenza, oppure rilascio dopo sette giorni nel caso in cui si richieda il rilascio senza urgenza.
MODULI
Modulistica
  • Modulo richiesta certificati dei carichi pendenti illeciti amministrativi
    (RTF - 132 Kb)
  • Modulo richiesta di certificati e sanzioni amministrative
    (RTF - 138 Kb)
  • Modulo conferimento delega
    (RTF - 71 Kb)