INFORMAZIONI GENERALI |
La legalizzazione può essere ordinaria o con apostille, in base alla Convenzione
dell'Aja del 5 ottobre 1961, che ha stabilito una procedura semplificata per la
legalizzazione degli atti pubblici in Paesi diversi da quelli in cui gli atti sono
stati emanati. Gli atti pubblici che devono essere presentati in un Paese straniero
firmatario della predetta Convenzione, vengono autenticati, tramite l'apposizione
di una particolare attestazione, detta apostille, che, in base all'art. 3, attesta
la veridicità della firma, la qualità in cui il firmatario dell'atto ha agito o,
se il caso lo richiede, l'identificazione del contrassegno o del timbro da cui tale
atto è segnato. La legalizzazione viene effettuata in Procura per gli atti notarili
o autenticati da notaio e per gli atti e certificati rilasciati dagli Uffici Giudiziari
del circondario di Piacenza. Per tutti gli atti non sottoscritti da notaio o da funzionari
del Ministero della Giustizia occorre rivolgersi alla Prefettura competente.
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