Patrocinio a spese dello Stato in materia penale
COS'É |
Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, anche in ambito penale è necessario
che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima
dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16.
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito
dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della
famiglia, compreso l'istante. La regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti
dai componenti della famiglia è, in questo caso, contemperata dalla previsione di
un aumento del limite di reddito che, a norma dell'art.92 del T.U., è elevato ad
euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
La persona offesa dai reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e
violenza sessuale di gruppo può essere ammessa al Patrocinio a spese dello Stato
anche in deroga ai limiti previsti di reddito annuo imponibile.
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CHI PUÒ RICHIEDERE L'AMMISSIONE IN AMBITO PENALE
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Purché le loro pretese non risultino manifestatamene infondate possono richiederlo:
- i cittadini italiani;
- gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;
- indagato, imputato, condannato, offeso dal reato, danneggiato che intendano costituirsi
parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda;
- chi (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento
del danno e restituzioni derivanti da reato.
L'ammissione può essere richiesta (e se concessa è valida) per ogni grado e per
ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivanti ed incidentali,
comunque connesse, salvo nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione,
nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all'applicazione
di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale
di Sorveglianza (in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione
al beneficio).
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DOVE SI PRESENTA LA DOMANDA DI AMMISSIONE IN AMBITO
PENALE |
Presso l'Ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:
- alla cancelleria del G.I.P., se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;
- alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva;
- alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento
è davanti alla Corte di Cassazione.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PRESSO GLI
UFFICI GIUDIZIARI |
La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia
di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che
dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può, inoltre, essere presentata
dal difensore direttamente in udienza. Potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata
a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve
indicare:
- la richiesta di ammissione al patrocinio;
- le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il
suo nucleo familiare;
- l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione);
- l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione
al beneficio.
Se il richiedente è detenuto, la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto
carcerario.
Se è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza ad un ufficiale
di polizia giudiziaria. Questi soggetti ne curano la trasmissione al magistrato
che procede.
Se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all'estero,
la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare
competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di
impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione).
Se l'interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza,
in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può
essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal
difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure sostituita
da autocertificazione).
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COSA PUÒ DECIDERE IL GIUDICE COMPETENTE DOPO LA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA |
Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta
(o anche immediatamente, se l'istanza è presentata in udienza) il giudice competente
verifica l'ammissibilità della domanda e può decidere in uno dei seguenti modi:
- può dichiarare l'istanza inammissibile
- può accogliere l'istanza
- può respingere l'istanza.
Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria.
Del deposito viene dato avviso all'interessato. Se detenuto, il decreto gli viene
notificato. Se l'ammissione è chiesta in udienza, il giudice provvede immediatamente
e la lettura del decreto sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente.
In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio
sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica
dei redditi dichiarati.
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COSA PRODUCE L'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA |
L'interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi
degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato tenuti presso il Consiglio
dell' Ordine del distretto della competente Corte di Appello e, nei casi previsti
dalle legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.
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COSA SI PUÒ FARE SE LA DOMANDA VIENE RIGETTATA
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Contro il provvedimento di rigetto, l'interessato può presentare ricorso al presidente
del Tribunale o della Corte di Appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto
a conoscenza. Il ricorso è notificato all'Ufficio delle Entrate. L'ordinanza che
decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle
Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il
ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.
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ESCLUSIONE DAL PATROCINIO IN AMBITO PENALE |
Il beneficio non è ammesso:
- nei procedimenti penali per evasione di imposte;
- se il richiedente è assistito da più di un difensore.
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