Sezione Polizia Giudiziaria

Le sezioni di Polizia Giudiziaria, costituite da personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell'organico delle procure della Repubblica, di cui almeno due terzi ufficiali di polizia giudiziaria, sono composte da ufficiali e da agenti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato.

Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell'attività di polizia giudiziaria, su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati presso le sezioni, con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi, quali ad esempio la Polizia municipale o provinciale.

Le Sezioni di Polizia Giudiziaria forniscono la necessaria consulenza tecnica – operativa al magistrato per le indagini investigative.

Il capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione (Procuratore Capo) la dirige e ne coordina l'attività in relazione alle richieste formulate dai singoli magistrati.

Per ciascuna forza di polizia che compone la sezione, l'ufficiale di polizia più elevato in grado o con qualifica superiore è responsabile del personale appartenente alla propria amministrazione. (art. 9 D. Lgs. 271/89).

Sebbene gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria presso le Sezioni di Polizia Giudiziaria ricevono denunce, querele ed istanze, queste possono essere presentate presso le forze di polizia esistenti sul territorio; possono, altresì, essere presentate dagli interessati presso la segreteria generale della Procura, esclusivamente in forma scritta e mediante esibizione di valido documento di riconoscimento.

Nonostante la Pubblica Amministrazione sia da tempo incamminata verso la trasmissione elettronica dei documenti, non è possibile presentare le denuncie, le querele e gli esposti per posta elettronica.